PUO’ IL CREDITORE DEL CONDOMINIO PIGNORARE LE QUOTE CONDOMINIALI ?

PUO’ IL CREDITORE DEL CONDOMINIO PIGNORARE LE QUOTE CONDOMINIALI ?

Il creditore che agisce in pignoramento presso terzi sulle quote che i condomini devono versare al condominio non viola il principio di parziarietà dell’obbligazione.

Questo è il principio di massima espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 12715 del 14 maggio 2019.

Il tema di cui al titolo è molto complesso ed ha dato adito negli anni a vivaci discussioni tra gli operatori della materia.

La sentenza della Suprema Corte apre uno scenario prima non esplorato del tutto.

Il soggetto munito di titolo esecutivo, in alternativa al pignoramento diretto dei condomini proporzionato al valore delle loro quote millesimali, può agire in pignoramento presso il condominio, che assumerebbe la qualifica di “terzo”, per la riscossione coatta dei crediti suddivisi per le quote che ogni condomino deve versare al condominio stesso.

Sicuramente si tratta di una procedura molto complessa, ma che apre una fattibile possibilità in aggiunta a quelle già in essere in tema di riscossione forzosa dei crediti condominiali.

La questione portata all’esame della Corte ha visto una condomina agire esecutivamente nei confronti del Condominio procedendo al pignoramento dei crediti da quest’ultimo vantati nei confronti di alcuni condòmini per contributi, in base a una sentenza di condanna al pagamento delle spese processuali relative ad un giudizio di cognizione.

Ne è seguita una opposizione all’esecuzione che, dopo varie vicende, è approdata in Cassazione, laddove è stata eccepita dal condominio la violazione del principio di parziarietà delle obbligazioni condominiali e del principio di indisponibilità delle somme dovute per quote.

La Corte ha ritenuto invece corretto il ragionamento espresso dai giudici di merito precisando che il creditore del condominio che disponga di un titolo esecutivo nei confronti del condominio stesso, ha facoltà di procedere all’espropriazione di tutti i beni condominiali, ivi inclusi i crediti vantati dal condominio nei confronti dei singoli condòmini per i contributi dagli stessi dovuti in base a stati di ripartizione approvati dall’assemblea, con le forme di cui all’art. 543 e ss. c.p.c.

Tale conclusione, ribadiscono gli ermellini, non viola il principio di parziarietà delle obbligazioni condominiali; difatti, il suddetto principio implica che l’esecuzione contro il singolo condòmino non possa avere luogo per l’intero debito del condominio, ma solo nei limiti della sua quota di partecipazione al condominio stesso. 

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